La prima fase del registro telematico del vino

Parola d’ordine: semplificare.  L’anno solare 2017 sarà certamente ricordato in maniera particolare da tutti i produttori vitivinicoli. L’eccessiva burocratizzazione dell’attività ha rappresentato per decenni un’autentica palla al piede per uno dei fiori all’occhiello del Made in Italy. La recente definitiva approvazione del Testo Unico del Vino contribuirà certamente a ridurre il carico di oneri che grava sui viticoltori, così come la prossima entrata a regime del registro telematico del vino. Quest’ultima novità e’ in piena fase di attuazione.

Entrato in vigore lo scorso 1 gennaio, e’ operativo ed obbligatorio il registro telematico del vino il cui obiettivo principale e’ quello di eliminare i registri cartacei, compresi gli adempimenti connessi con la vidimazione. La nuova procedura, prevista nell’ambito delle azioni di semplificazione previste dalla legge Campolibero, a seguito del periodo di sperimentazione che ha coinvolto circa il 30% della produzione nazionale con il coordinamento dell'Ispettorato repressione frodi (ICQRF), vede avvicinarsi a grandi passi un’importante scadenza. Infatti, la procedura di dematerializzazione, che si sviluppa grazie al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), vedrà concludere la prima fase di transizione il prossimo 30 aprile. Sino a tale data, in sede di controllo gli operatori potranno giustificare le operazioni non registrate online attraverso documenti cartacei senza essere sanzionati.

L'Italia si distingue, garantendo trasparenza e tracciabilità della filiera e dei dati sulla produzione vinicola in tempo reale grazie al registro telematico.

Ma chi sono i soggetti obbligati a rispettare le nuove procedure? Presto detto. Sono obbligate ad avere il registro le persone fisiche e giuridiche e le associazioni che, per l'esercizio della loro attività professionale o per fini commerciali, detengono un prodotto vitivinicolo, ossia i titolari di stabilimenti o depositi che eseguono operazioni per conto di terzi che devono effettuare le registrazioni nel proprio registro telematico, distintamente per ciascun committente, indicando i vasi vinari utilizzati; i titolari di stabilimenti di produzione o imbottigliamento dell'aceto che devono effettuare le registrazioni di carico e scarico e di imbottigliamento; e ancora, i titolari di stabilimenti che elaborano bevande aromatizzate a base di vino che devono effettuare le registrazioni dei prodotti vitivinicoli introdotti e le successive utilizzazioni/lavorazioni.

Dal punto di vista operativo, per la trasmissione delle operazioni di carico e scarico è possibile utilizzare sia il sistema online per la registrazione diretta delle operazioni che il sistema di interscambio di dati in modalità web-service. Importante ricordare che tutti gli operatori devono autenticarsi sul portale internet del MIPAAF  con le proprie credenziali e procedere all'abbinamento del proprio CUAA (Codice Univoco Azienda Agricola) con i codici ICQRF dei propri stabilimenti.

Di Antonio Longo

La prima fase del registro telematico del vino - Ultima modifica: 2017-02-10T11:10:11+01:00 da Redazione

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