Nelle scorse settimane sono entrate in vigore le nuove norme che disciplinano le prestazioni di lavoro di tipo occasionale. Andato in soffitta il sistema dei voucher, con non poche polemiche e prese di posizione contrarie anche nel settore agricolo, il legislatore ha inteso rimodulare la normativa in materia, in particolare con le previsioni contenute nel decreto legge n. 50 dello scorso 24 aprile e successiva legge di conversione n. 96 del 21 giugno. Al fine di chiarire meglio i contorni della nuova disciplina, l’Inps si è premurata di emanare la circolare n. 107 datata 5 luglio per adottare la regolamentazione attuativa delle prestazioni di lavoro occasionale, ossia la disciplina del libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale.
Con successivo messaggio n. 2887, l’istituto di previdenza, anche a seguito degli approfondimenti condotti con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha adottato le specifiche istruzioni volte ad integrare e rivalutare la misura minima della retribuzione oraria da assumere a riferimento per la regolazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore dell’agricoltura. Inoltre, ai fini dell’omogenea applicazione dei limiti dimensionali per il ricorso al contratto di prestazione occasionale, sono stati precisati i criteri di computo dei lavoratori occupati in relazione alle diverse forme contrattuali. La nota dell’Inps evidenzia che la misura minima della retribuzione oraria per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo è ricavata assumendo a riferimento i minimi salariali mensili degli operai agricoli fissati dal CCNL stipulato dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, ossia il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014. Ai previsti minimi salariali è aggiunto, in relazione alla peculiare natura del rapporto di lavoro occasionale, il cd. terzo elemento retributivo, previsto, per gli operai a tempo determinato, quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato, quindi le festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità. Pertanto, in relazione alle aree professionali in cui è articolato, in base al citato CCNL, il sistema di classificazione degli operai agricoli, le misure minime oraria e giornaliera del compenso relativo allo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo sono le seguenti: per la prima area professionale, euro 9,65 oraria per un totale giornaliero di euro 38,60; per la seconda area professionale, euro 8,80 oraria per un totale giornaliero di euro 35,20; infine, per la terza area professionale, euro 6,56 oraria per un totale giornaliero di euro 26,24.
Il messaggio Inps sottolinea che la misura del compenso minimo giornaliero si applica alle prestazioni di durata non superiore a quattro ore giornaliere. Inoltre, conferma che le parti, utilizzatore e lavoratore, possono liberamente regolare lo svolgimento della prestazione sulla base di compensi di misura superiore a quelle minime. Per quanto riguarda i criteri da seguire per il computo dei lavoratori occupati, tenendo conto che possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze non più di cinque lavoratori a tempo indeterminato, l’Inps specifica che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato e che ai fini del computo della forza aziendale mensile, determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati, tenendo in considerazione, per i lavoratori a tempo parziale, la durata contrattuale della prestazione lavorativa, il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario.
Di Antonio Longo