Acquistare con l’iperammortamento

Addio (o quasi) ai crediti d’imposta “Transizione 4.0 e 5.0” e benvenuto all’iperammortamento. Nuovo anno che arriva, nuova agevolazione introdotta

L’art. 1, comma 427, della Legge 30.12.2025, n. 199, ossia la Legge di Bilancio per l’anno 2026, ha, infatti, previsto una nuova maxi deduzione delle quote di ammortamento per gli investimenti effettuati nell’arco temporale 1 gennaio 2026 – 30 settembre 2028 in sostituzione dei precedenti crediti di imposta in vigore e le cui procedure si avviano, quindi, a conclusione.

Per le imprese agricole si tratta di una nuova opportunità da cogliere per rinnovare l’ormai vetusto parco macchine che, come noto, necessiterebbe di una significativa attività di svecchiamento per garantire prestazioni sempre più tecnologicamente avanzate e, soprattutto, maggiori condizioni di sicurezza per gli operatori. Ma con un'importante e doverosa precisazione: l’iperammortamento è dedicato esclusivamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa. Pertanto, potranno beneficiare della misura le imprese agromeccaniche, le aziende agricole con attività connesse e le società agricole di capitali, restando escluse le aziende agricole che si occupano solo di produzione primaria, e che quindi vengono tassate in base al reddito agrario, e le imprese agricole individuali che applicano il regime forfettario.

Oggetto e misura dell’agevolazione

Come si legge nel provvedimento normativo, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione agli investimenti in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Relativamente all’individuazione “geografica” della provenienza dei beni prodotti, al momento in cui scriviamo è stato prospettato lo stralcio di tale limitazione territoriale, preso atto delle perplessità manifestate da numerosi addetti ai lavori. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è, comunque, subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Gli investimenti ammissibili e la procedura da seguire

La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV (ossia i beni funzionali alla trasformazione tecnologia e digitale delle imprese secondo il paradigma 4.0) e V (ossia i beni immateriali, come software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali, funzionali alla trasformazione digitale delle imprese), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Per l’accesso al beneficio, l’impresa deve trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici - GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. La procedura informatica sarà in dettaglio disciplinata dall’emanando decreto attuativo del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

La legge precisa che il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. In tal senso, la relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

Il legislatore precisa che se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Il GSE provvede, sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell’agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica, anche al fine delle esigenze di monitoraggio.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede al monitoraggio degli investimenti al fine di prevenire l’eventuale verificarsi di scostamenti dell’andamento degli oneri dallo stesso derivanti rispetto alle previsioni.

Verso il completamento delle procedure relative ai crediti Transizione 4.0 e 5.0

Le precedenti misure agevolative si avviano, ormai, verso la loro conclusione. In particolare, in riferimento alla misura “Transizione 4.0”, così come stabilito dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy del 28 gennaio scorso, entro il 31 marzo 2026 le imprese sono state chiamate ad inviare le comunicazioni di completamento degli investimenti conclusi nel 2025 per completare le procedure finalizzate ad accedere al credito d’imposta. In dettaglio, l’articolo 2, comma 4 del decreto del Mimit del 15 maggio 2025 è stato sostituito come segue:

“Il modello di comunicazione è altresì trasmesso dall’impresa al completamento degli investimenti, entro il 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026”. Si ricorda che la legge di Bilancio 2025 (nello specifico, articolo 1, comma 446, legge n. 207/2024) ha previsto l’applicazione del credito d’imposta anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, o entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.

Secondo quanto indicato dal Mimit, le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse, ma non hanno ancora concluso la procedura, devono inviare la comunicazione di completamento entro il 31 marzo 2026. Le imprese che hanno ricevuto dal GSE una nuova disponibilità di risorse devono prima inviare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla notifica e poi, anche loro, la comunicazione di completamento entro il 31 marzo 2026.

Per quanto concerne, invece, il piano “Transizione 5.0”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le opportune istruzioni con la risoluzione n. 1/E del 12 gennaio scorso. In particolare, con il predetto provvedimento, l’Agenzia ha dettato le istruzioni ai fini della fruizione del credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025.

Dal punto di vista operativo, il credito di imposta residuo alla suddetta data va suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072” istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 e, quale anno di riferimento, l’anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

In fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. A seguito della suddivisione in cinque quote, il plafond relativo agli anni 2024 e 2025 è ridotto dell’importo ripartito e il credito residuo è pari a zero.

Questo sistema riduce il rischio di errori nella fase di compensazione.

Acquistare con l’iperammortamento - Ultima modifica: 2026-03-13T10:55:43+01:00 da Roberta Ponci

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