Nuove agevolazioni per gli agricoltori under 40. Al fine di ridurre il gap generazionale che attanaglia il comparto primario italiano, il legislatore ha previsto ulteriori misure finalizzate a favorire l’ingresso delle nuove generazioni in agricoltura. Da ultimo, l’articolo 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ossia la legge di bilancio edizione 2017, ha previsto diverse ipotesi di esonero contributivo a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali. Nei giorni scorsi, con circolare n. 85, l’Inps ha delineato le relative indicazioni operative. In particolare, la circolare, nel ricordare che le nuove norme si pongono l’obiettivo di promuovere le iniziative imprenditoriali in agricoltura, evidenzia che ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2017, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per un periodo massimo di trentasei mesi.
Concluso tale primo arco temporale, la circolare precisa che l’esonero è riconosciuto, per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi, nel limite del 66% e, per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi, nel limite del 50%. L'esonero è, altresì, riconosciuto ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate.
L’Inps ricorda che il citato esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla vigente normativa ed è applicabile nei limiti previsti dai regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis”. La circolare precisa che ai fini dell’ammissione al beneficio, con particolare riferimento ai Coltivatori Diretti, per “nuova realtà imprenditoriale” va considerata quella ulteriore e diversa rispetto ad altre eventualmente già esistenti. A tal fine l’Istituto accerterà che il nucleo del Coltivatore Diretto che richiede l’ammissione all’incentivo non sia composto, anche se con ruoli diversi, dai medesimi soggetti e non eserciti l’attività sui medesimi fondi di altro nucleo CD esistente. Non sono inclusi nell’agevolazione il contributo di maternità, dovuto per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali, e il contributo INAIL, dovuto dai soli Coltivatori Diretti.
Naturalmente, affinché possa godere dell’esonero il richiedente deve essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi, con l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, con il rispetto degli altri obblighi di legge, con il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; infine, come anticipato, nel rispetto dei limiti previsti dai regolamenti continentali sul funzionamento degli aiuti “de minimis” pari, per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, a € 15.000. Relativamente al procedimento, i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali, non appena concluso il processo d’iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli, con conseguente comunicazione dell’avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda, dovranno inoltrare all’INPS una domanda telematica di ammissione all’incentivo.
La presentazione dell’istanza si potrà effettuare accedendo, nell’ambito dei servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” “Invio comunicazione”, e selezionando uno dei due seguenti moduli di domanda: Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2017 (CD/IAP2017) - Esonero contributivo per CD e IAP zone montane e svantaggiate anno 2016 (CD/IAP ZS e ZM 2016). La domanda deve essere inoltrata all’INPS avvalendosi dei moduli disponibili all’interno del “Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli”, esclusivamente in via telematica. Generalmente, entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, l’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà le verifiche in merito al possesso o meno dei requisiti per l’accesso all’esonero e comunicherà esclusivamente in modalità telematica nell’apposito campo “esito” del medesimo modulo di istanza l’avvenuta o meno ammissione al beneficio. Nella comunicazione di ammissione al beneficio sarà, altresì, indicato, per ciascun anno, l'importo del beneficio presuntivamente spettante. Nell’ipotesi di mancata ammissione al beneficio nel campo “esito” del modulo sarà comunicato il diniego all’istanza di ammissione con indicazione della motivazione.
Di Antonio Longo