Transizione 5.0, istruzioni per l’uso

La misura riguarda anche le imprese agricole che possono cogliere l’opportunità di rinnovare il proprio parco macchine.

Dallo scorso 12 settembre è possibile presentare le comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione nell’ambito del piano Transizione 5.0, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID. A disporlo è stato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la pubblicazione del decreto direttoriale 11 settembre 2024.

Entrano, quindi, nel vivo le procedure previste dal piano Transizione 5.0 che, in complementarità con il piano Transizione 4.0, si inserisce nell’ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese. In particolare, in linea con le azioni di breve e medio periodo previste dal piano REPowerEU, introdotto a seguito della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la misura Transizione 5.0, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 6,3 miliardi di euro, si pone l’obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, rispondendo alle sfide poste dalle transizioni gemelle, digitale ed energetica.

La misura riguarda anche le imprese agricole che possono cogliere l’opportunità di rinnovare il proprio parco macchine. In questo articolo presentiamo alcuni dei contenuti salienti del decreto interministeriale del 24 luglio scorso, adottato dal Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che, con i relativi allegati, riporta le modalità attuative della disciplina di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che istituisce il piano Transizione 5.0, riconoscendo un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

In particolare, il provvedimento ministeriale disciplina le disposizioni relative all’ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, le previsioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione e alla relativa fruizione, i connessi oneri documentali, le attività di vigilanza e controllo, le cause di decadenza e recupero dell’agevolazione. Alcuni profili del decreto, peraltro, sono stati meglio precisati nella circolare operativa del 16 agosto 2024, protocollo n. 0025877 che, nello specifico, fornisce chiarimenti tecnici in relazione a specifici aspetti, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.

In particolare, in tale circolare si conferma che per il settore agricolo il criterio per la determinazione dei risparmi energetici si basa sul consumo di combustibile della macchina operatrice o della trattrice agricola rispetto alla superficie dell’area lavorata. Inoltre, la successiva errata corrige alla circolare precisa che in riferimento al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente e ai veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016/1628, per i quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile, l’acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V.

La procedura per l’accesso al credito d’imposta

La circolare ministeriale ripercorre e traccia, in dettaglio, l’iter da seguire per accedere al beneficio. L’impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante, nonché l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi.

La comunicazione preventiva è corredata, tra l’altro, dalla certificazione ex ante di cui si dirà meglio a breve. Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili, anche a copertura parziale dell’importo del credito d’imposta individuato dalla comunicazione preventiva, ferma restando la successiva integrazione sino a concorrenza dell’importo oggetto della predetta comunicazione nel caso di nuova disponibilità di risorse.

In caso di dati non correttamente caricati ovvero di documentazione o informazioni incomplete o non leggibili, il GSE entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva comunica all’impresa i dati ovvero la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni. Qualora la documentazione trasmessa nei predetti termini risulti idonea a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro cinque giorni dalla presentazione, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato, nel limite delle risorse disponibili.

Nel caso di indisponibilità delle risorse, ferma restando la verifica del corretto caricamento dei dati e della completezza dei documenti e delle informazioni rese, la comunicazione preventiva si intende in ogni caso trasmessa. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne dà comunicazione all’impresa, la quale conferma entro dieci giorni il contenuto della comunicazione preventiva trasmessa. Entro cinque giorni dall’avvenuta conferma, il GSE comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato.

A seguito dell’avvenuta prenotazione, ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, l’impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione degli investimenti. Entro cinque giorni dalla data di presentazione della comunicazione, il GSE, in caso di esito positivo delle verifiche relative al corretto caricamento e alla completezza della documentazione, trasmette all’impresa la conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato ovvero, nel caso di comunicazioni dalle quali si abbia evidenza di una riduzione dell’importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d’imposta prenotato.

A seguito del completamento del progetto di innovazione, e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa trasmette apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta, nonché l’attestazione del rispetto degli obblighi previsti.

La comunicazione di completamento è corredata, tra l’altro, dalla certificazione ex post e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia nonché della certificazione contabile. Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione che non può, in ogni caso, eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato.

Fruizione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in una o più quote, entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo del credito d’imposta oggetto della comunicazione, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Come precisa il decreto, il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali nonché con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS).

Le certificazioni del risparmio energetico

Il decreto interministeriale si sofferma sulle certificazioni tecniche che devono attestare la riduzione dei consumi energetici e che devono essere rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate. Tali certificazioni, rispetto all’ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti, sono chiamate ad attestare ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni ed ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Nello specifico, la certificazione tecnica ex ante si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione riferite, in particolare, all’individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati.

La certificazione tecnica ex post si compone, invece, delle informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti.

Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339, le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352, gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

Come precisa il decreto, al fine di tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico ovvero di non veridicità delle certificazioni da cui consegue la decadenza dal beneficio, i soggetti certificatori sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazione cui si riferiscono le certificazioni garantendo all’impresa e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, è comprovata da apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. Relativamente al settore agricolo, il decreto segnala che la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, il predetto onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.


1La certificazione contabile

Dalla lettura del decreto emerge che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile. Sono abilitati al rilascio di tale certificazione i soggetti incaricati della revisione legale dei conti dotati di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.


2Le ipotesi di decadenza dal beneficio

Particolare attenzione va prestata alle ipotesi di decadenza dal credito d’imposta previste dalla normativa. Il decreto evidenzia che l’impresa decade, totalmente o parzialmente, dal diritto all’utilizzo del credito d’imposta, ovvero l’importo del credito d’imposta prenotato è ridotto in tutto o in parte al ricorrere di una o circostanze. Tali circostanze sono le seguenti: in data antecedente al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria; b) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, non è mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione; c) mancata entrata in esercizio dei beni entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione; d) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, fino alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili; e) false dichiarazioni rese e sottoscritte nella procedura; f) mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento; g) mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio di non arrecare danni all’ambiente; h) mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo credito d’imposta; i) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari; l) altre violazioni o inadempimenti da cui consegua l’inesistenza ovvero la non spettanza, anche parziale, del credito d’imposta.

Transizione 5.0, istruzioni per l’uso - Ultima modifica: 2024-10-22T12:47:52+02:00 da Roberta Ponci

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