Tempo di dichiarazione dei redditi, tempo di dubbi e perplessità. Con l’approssimarsi delle scadenze fissate per le comunicazioni relative ai redditi percepiti nel corso dell’anno solare 2013, i contribuenti italiani si pongono domande e provano a cercare risposte ai diversi dubbi che, ogni anno, sorgono al cospetto di una legislazione in perenne evoluzione. E così, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 41 dello scorso 18 aprile ha fornito utili chiarimenti e dirimenti indicazioni in tema di tassazione dei redditi dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali per i quali è dovuta la cosiddetta “mini Imu” per l’anno d’imposta 2013.
Le due ipotesi prospettate dall’Agenzia delle Entrate
Rispondendo alle richieste di chiarimenti pervenute da parte delle associazioni di categoria, l’Agenzia delle Entrate ha indicato che, al verificarsi della prospettata ipotesi, sono riscontrabili, nei fatti, due possibilità che, naturalmente, vanno trattate in maniera differente in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi (modello 730/2014 e modello Unico Persone fisiche 2014) nonché in termini di applicazione del regime di tassazione da applicare.
Prima ipotesi: terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i quali non è dovuta l’Imu per l’anno 2013: nel quadro A va indicato il codice 2 nella colonna 9 “Imu non dovuta”; il reddito dominicale del terreno, anche se non affittato, è assoggettato all’Irpef e alle relative addizionali.
Seconda ipotesi: terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i quali è dovuta la mini Imu per l’anno 2013: nel quadro A non va compilata la colonna 9 “Imu non dovuta”; il reddito dominicale del terreno non affittato non è assoggettato all’Irpef e alle relative addizionali.
Le ragioni di una scelta
Le indicazioni fornite dalla risoluzione emanata dall’Agenzia delle Entrate prendono le mosse da quanto prevede l’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23: l’Imu sostituisce, per la componente immobiliare, l’Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. Tale effetto di “sostituzione” opera anche qualora l’Imu risulti giuridicamente dovuta, ma non sia stata versata, ad esempio per effetto del riconoscimento delle detrazioni. In riferimento all’anno d’imposta 2013, è stato previsto che non sia dovuta l’Imu con riferimento ai terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, tenendo comunque conto che secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 133 del 2013, il contribuente era tenuto a versare, entro il 24 gennaio 2014, una quota (mini Imu), pari al 40%, dell’eventuale differenza tra l’Imu risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione deliberate dal comune per l’anno 2013 e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali.
Articolo di Antonio Longo