Obbligo assicurativo anche per i trattori non circolanti

Revisione macchine agricole: di proroga in proroga

Anno 2024 ricco di novità per il mondo delle macchine agricole. La prima data da segnare nello scadenzario degli adempimenti è il prossimo 30 giugno. La seconda data da non dimenticare dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) essere quella del 31 dicembre 2024.

Due appuntamenti in calendario in cui scadono altrettante proroghe riguardanti il settore primario. In particolare, alla fine di giugno è prevista l’entrata in vigore dell’obbligo di assicurare le macchine agricole non circolanti su strada, mentre a fine anno è stato collocato, dopo una serie di rinvii negli scorsi anni, il primo termine per la revisione delle macchine agricole, nello specifico quelle immatricolate dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996. Due importanti obblighi che, ormai da anni, non mancano di innescare confronti e dibattiti tra gli addetti ai lavori e in seno alle associazioni di categoria ma anche nelle competenti sedi istituzionali.

Assicurazione obbligatoria per tutti

Partiamo dal primo adempimento, quello più ravvicinato dal punto di vista temporale. Ma occorre fare un piccolo passo indietro. A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello 23 dicembre del Decreto Legislativo n. 184 del 2 novembre 2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2021/2118 relativa all’assicurazione della responsabilità civile per i veicoli a motore, era entrato in vigore l’obbligo assicurativo per i veicoli agricoli in qualunque area siano ubicati, pertanto anche in quelle private. Tale normativa, nello specifico, impone l’obbligo di assicurare la generalità dei veicoli a motore, inclusi quelli custoditi o in circolazione esclusivamente in aree private.

Quindi, il nuovo obbligo riguardava anche i trattori agricoli utilizzati per le lavorazioni nei fondi rustici e a quelli presenti in aree private non aperte al pubblico. Tale obbligo, evidentemente, è stato introdotto al fine di garantire la sicurezza e la tutela assicurativa in qualsiasi contesto di utilizzo dei veicoli a motore.

Preso atto della novella legislativa, gli operatori dei diversi settori su cui impatta in maniera rilevante la normativa avevano richiesto, a gran voce, l’approvazione di un emendamento al Decreto Legge n. 215/2023, meglio noto come “Decreto Milleproroghe 2024”, al tempo in corso di conversione in legge, con il dichiarato obiettivo di introdurre una modifica normativa al decreto che posticipasse al 31 dicembre del 2024 l’entrata in vigore degli obblighi assicurativi derivanti dal recepimento della citata Direttiva comunitaria. E alla fine gli operatori hanno raggiunto il risultato, seppure parzialmente, considerato che il termine di scadenza è stato fissato, appunto, al prossimo 30 giugno, grazie agli emendamenti proposti in sede di approvazione definitiva del Decreto Milleproroghe.

Pertanto, a partire da tale data e tenendo conto della nuova definizione normativa di “veicolo”, dovranno adeguarsi, per quanto concerne il comparto primario, le macchine agricole, in quanto veicoli a motore mossi esclusivamente da forza meccanica con una velocità massima progettuale superiore a 25 km orari o un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità massima progettuale superiore a 14 km orari.

Alla luce della nuova definizione di veicolo sottoposto agli obblighi assicurativi, il riferimento normativo non è più il mezzo circolante o stazionante su suolo pubblico, ma la natura dello stesso, ossia il mezzo funzionalmente destinato al trasporto, al momento del verificarsi del sinistro.  In sostanza, il legislatore, prima europeo poi nazionale, ha incluso nell’ambito di operatività il “rischio statico”, ciò tenendo in debita considerazione i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia.

Inoltre, la vigente normativa conferma la possibilità di sottoscrivere polizze per più veicoli ma soltanto se ognuno di essi sia adeguatamente dettagliato in sede di stipula. In ogni caso, l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile riguarderà anche qualsiasi rimorchio destinato all’uso con i predetti veicoli, indipendentemente dal fatto che sia collegato o meno ad essi.

La novella legislativa, modificando ed integrando il Codice delle Assicurazioni Private, sottolinea, quindi, che l’obbligo di assicurazione prescinde dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui il veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. Le uniche deroghe, ossia i casi in cui non vige l’obbligo di assicurare il mezzo, riguardano i veicoli non idonei all’utilizzo, i veicoli posti sotto sequestro o fermo amministrativo, i veicoli ritirati dalla circolazione.

La normativa prevede anche la possibilità di sospendere volontariamente, in via temporanea, la polizza assicurativa per mancato utilizzo, ad esempio nel caso di un uso stagionale, a seguito di una formale comunicazione inviata all’impresa di assicurazione. Il termine di sospensione può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all’impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso, e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all’annualità.

La revisione può attendere ancora

Nuovo ennesimo rinvio delle scadenze fissate per la revisione delle macchine agricole. Con il Decreto Legge “Milleproroghe”, infatti, il governo ha dato il via libera ad alcune misure riguardanti il settore primario e tra queste vi è l’estensione al 31 dicembre 2024 (in precedenza la data era il 31.12.2023) del termine per la revisione delle macchine agricole immatricolate dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996 e al 31 dicembre 2025 (era il 31.12.2024) la scadenza per la revisione di quelle immatricolate dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019. Per le macchine agricole immatricolate dopo il primo gennaio 2020 i termini per la revisione sono, invece, stati fissati entro il quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione. Nel caso specifico, i passi indietro da compiere per inquadrare la tematica a 360°, sono più di uno.

La proroga si è resa, ancora una volta, necessaria in quanto non è stato ancora emanato il decreto ministeriale che dovrà stabilire la tipologia di verifiche da effettuare in sede di revisione e, soprattutto, l’impostazione organizzativa dei centri di revisione. Per tali ragioni, ad oggi, allo stato, non è possibile procedere alla tanto agognata revisione delle macchine agricole italiane, molte delle quali sono piuttosto “anziane” e che non sempre possiedono le prescritte misure di sicurezza per tutelare l’incolumità degli operatori.

Prosegue, quindi, una vera e propria “telenovela” che si arricchisce di una nuova puntata. Si ricorda, infatti, che l’approvazione del decreto interministeriale numero 80 del ministero delle Politiche Agricole e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datato 28 febbraio 2019, aveva fissato le nuove diverse scadenze per procedere alle operazioni di revisione del parco macchine del comparto primario italiano.

Le scadenze erano trascorse invano in quanto si attendeva proprio l’ulteriore provvedimento ministeriale, ossia il secondo decreto attuativo che, appunto, individui i dettagli tecnici per avviare concretamente le attività di revisione. In particolare, le scadenze fissate dal citato decreto, che hanno prorogato quelle previste in precedenza, erano le seguenti: per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983: 31 dicembre 2022; per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996: 31 dicembre 2023; per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019: 31 dicembre 2024; per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020: quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

Ricordiamo, altresì, che le diverse scadenze temporali fissate in precedenza per procedere alla revisione erano le seguenti: per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, revisione prevista entro il 30 giugno 2021; per i veicoli immatricolati dall’1 gennaio 1984 al 31 dicembre 1995, revisione prevista entro il 30 giugno 2022; per i veicoli immatricolati dall’1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2018, previsione prevista entro il 30 giugno 2023. Infine, per i veicoli immatricolati dopo l’1 gennaio 2019, revisione entro il quinto anno dall’immatricolazione, entro la fine del mese di prima immatricolazione.

Pertanto, nell’arco temporale di due anni, quindi entro il mese di giugno del 2023, si sarebbe dovuta completare la prima parte della maxi operazione di revisione, in modo che tra il 2023 e il 2024 si sarebbe potuto procedere, a regime, alle operazioni di revisione riguardanti i veicoli più nuovi.

La revisione delle macchine agricole riveste un ruolo fondamentale. Il settore agricolo rappresenta uno dei comparti produttivi in cui si registra il maggior numero di incidenti, anche gravi o addirittura mortali. In molti casi i sinistri sono causati, oltre che da distrazione o da imperizia, dalla vetustà e dall’inadeguatezza del parco macchine e, in particolare, dalla mancanza di appositi e moderni dispositivi minimi di sicurezza, quali i sistemi antiribaltamento e le cinture di sicurezza. Senza dimenticare l’assenza, in diversi casi, di opportuni accorgimenti tecnici finalizzati a limitare le emissioni inquinanti nell’atmosfera. Si consideri anche che, numeri del mercato alla mano, nelle operazioni di compravendita delle macchine agricole prevalgono quelle usate, con un’età media che supera in molti casi i vent’anni, rispetto a quelle di nuova produzione.

Il Codice della Strada e i trattori d’epoca

In tema di revisione si innesta la disciplina riguardante i trattori d’epoca. Infatti, a seguito dell’approvazione della legge n. 156 del 9 novembre 2021, riguardante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 121 del 10 settembre 2021, meglio conosciuto come “Decreto Infrastrutture”, sono quaranta gli articoli del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, ossia del Codice della Strada, che hanno subito delle modifiche o delle integrazioni.

E la mini riforma riguarda anche le macchine agricole, in particolare è stata introdotta la disciplina secondo cui anche una macchina agricola potrà essere inserita nel registro delle macchine d’epoca. Nello specifico, è il nuovo articolo 60 del Codice della Strada, che riguarda “Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri”, che disciplina la materia. A seguito della novella legislativa, sono considerati appartenenti alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d’epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico.

E ancora, l’articolo in oggetto, nella sua nuova formulazione, prosegue precisando che rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca, oltre ai motoveicoli, ai ciclomotori, agli autoveicoli, anche le macchine agricole. Con particolare riferimento a queste ultime, sono classificate d’interesse storico o collezionistico le macchine agricole la cui data di costruzione è precedente di almeno quaranta anni a quella della richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Tali macchine possono, pertanto, essere iscritte negli appositi registri. La conseguenza concreta è che i vecchi trattori non appena vengono iscritti nei registri dei veicoli d’epoca non sono più oggetto di adeguamento, manutenzione o revisione e non possono neanche essere più essere usati in campo per uso professionale.

Obbligo assicurativo anche per i trattori non circolanti - Ultima modifica: 2024-05-21T12:11:07+02:00 da Roberta Ponci

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