Imprese agricole esonerate dagli obblighi relativi ai depositi di carburante

Con la circolare numero 47 del 3 dicembre scorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ricordato che dal prossimo 1 gennaio decorrono gli obblighi di comunicazione di attività all’Ufficio delle dogane dell’ADM e di tenuta del registro di carico e scarico, con modalità semplificate per gli esercenti di depositi per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi (cosiddetti “depositi minori”) e per gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (cosiddetti “distributori minori”). La recente normativa di settore ha previsto una comunicazione di attività all’Ufficio dell’ADM, in luogo della denuncia di esercizio.

Tale significativa rivisitazione risponde all’esigenza di calibrare la natura dell’obbligo alla ratio meramente ricognitiva propria della disposizione tributaria; ne discende un regime marcatamente differenziato rispetto a quello previsto per gli impianti soggetti a denuncia e conseguente licenza fiscale che, pertanto, ha l’esclusiva finalità di censire gli esercenti impianti minori in attività.

Relativamente alla contabilizzazione dei prodotti, la determinazione prot. n. 240433/RU del 27 dicembre 2019 ha individuato le modalità semplificate di tenuta del registro di carico e scarico. Restano esclusi dalla descritta disciplina i depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità pari o inferiore a 10 metri cubi nonché gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per i medesimi usi collegati a serbatoi la cui capacità globale è pari o inferiore a 5 metri cubi, i cui esercenti non sono pertanto sottoposti a comunicazione di attività né a tenuta del registro di carico e scarico.

Gli indirizzi applicativi

La circolare, dopo avere richiamato il quadro giuridico di riferimento degli obblighi tributari, passa in rassegna gli indirizzi applicativi al fine di facilitare il regolare assolvimento e uniformare l’azione degli Uffici dell’ADM sul territorio nazionale.

Gli impianti minori soggetti a comunicazione di attività all’Ufficio dell’ADM competente territorialmente comprendono sia i depositi che i distributori costituiti da apparecchi fissi di erogazione carburanti collegati a serbatoi interrati o distributori/contenitori fuori terra, anche rimovibili, permanentemente installati all’interno di stabilimenti, cantieri, aree private non aperte al pubblico accesso. Le condizioni di utilizzo sono quelle derivanti dal regime amministrativo fissato dalle distinte leggi regionali che disciplinano l’installazione e l’esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali. L’impianto di distribuzione di carburante ad uso privato si caratterizza, in via generale, per l’ubicazione (aree non aperte al pubblico), la proprietà o uso esclusivo dell’esercente salvo disposizioni particolari legislative che ne consentono un utilizzo più ampio (ad es., imprese consorziate, società controllate), la destinazione al rifornimento di automezzi propri o comunque intestati allo stesso esercente, con contestuale divieto di cessione di carburante a terzi.

Negli impianti minori il prodotto energetico stoccato nei serbatoi è consumato per usi propri dell’esercente e non è, pertanto, utilizzato per uso commerciale, cioè per farne rivendita. Ai fini della connotazione di un impianto minore come apparecchio di distribuzione automatica di carburanti è dirimente la presenza di attrezzature atte a consentire il rifornimento dei serbatoi normali degli autoveicoli: di norma, mediante una o più pistole erogatrici, con le relative attrezzature ausiliarie - pompe, motori elettrici o comunque qualsiasi sistema che consenta l’erogazione. Il criterio di classificazione, di natura oggettiva, è legato alle caratteristiche tecniche, alle finalità assolte dall’impianto nonché alla localizzazione del medesimo.

No agli obblighi di comunicazione

Con riguardo ai depositi privati, agricoli o industriali di GPL per uso combustione e di altri prodotti energetici denaturati, si segnala che gli esercenti depositi minori dei medesimi prodotti non sono soggetti ad obbligo di comunicazione. Stessa esclusione vale per gli esercenti impianti minori che detengono i prodotti energetici denaturati che alimentano macchine permanentemente attrezzate per l’esecuzione di lavori agricoli: le condizioni di consumo previste dal D.M. n. 454/2001 (predeterminazione dei quantitativi da assegnare; tenuta del libretto di controllo; dichiarazione di avvenuto impiego nell’uso agevolato) nonché l’acquisizione bimestrale da parte degli Uffici di ADM degli elenchi nominativi degli utenti ammessi all’agevolazione, trasmessi dalla competente autorità amministrativa, soddisfano la finalità di censimento degli operatori. Per le medesime motivazioni, l’esclusione trova applicazione anche nei confronti degli esercenti distributori di carburante denaturato riservato a macchine dell’impresa adibite a lavorazioni agricole.

di Antonio Longo

Imprese agricole esonerate dagli obblighi relativi ai depositi di carburante - Ultima modifica: 2020-12-18T16:32:14+01:00 da Redazione

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