Ultima chiamata per i titolari di diritti reali su immobili rurali che risultino ancora censiti nel Catasto terreni. Nei giorni scorsi, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, e’ stato pubblicato l’elenco dei fabbricati rurali censiti nel Catasto terreni, tipologie di immobili oggetto dall’obbligo di dichiarazione, invece, al Catasto fabbricati. Tale adempimento andava effettuato entro il termine del 30 novembre 2012.
Per i proprietari che non abbiano proceduto entro la scadenza fissata, sussiste ancora la possibilità di attivarsi con la presentazione della dichiarazione di aggiornamento, utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso. E’ importante sottolineare che nel caso in cui dovesse persistere il mancato aggiornamento, gli Uffici provinciali - Territorio dell’Agenzia delle Entrate procederanno con le attivita’ di accertamento, in via sostitutiva del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso ed applicando, inoltre, le sanzioni previste dalla legge.
Secondo i dettami della legge 214 del 2011 (cosiddetta “Salva Italia”), che ha sancito l’obbligo per i proprietari di fabbricati rurali, questi ultimi riceveranno specifica comunicazione da parte dell’Agenzia con la quale saranno “invitati” a regolarizzare spontaneamente la situazione catastale dell’immobile, beneficiando delle sanzioni ridotte. Infatti, sulla scorta delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità edizione 2015, se il cittadino provvede autonomamente all’iscrizione in catasto può beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che, a titolo esemplificativo, si riducono da un importo compreso tra € 1.032 e € 8.264 ad un importo di € 172 (pari ad 1/6 del minimo). Dal punto di vista operativo, il proprietario, avvalendosi di un professionista tecnico abilitato, dovrà presentare agli uffici dell’Agenzia l’atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) e la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa).
L’Agenzia individua, inoltre, i fabbricati esclusi dall’obbligo di accatastamento, ossia i manufatti con superficie coperta inferiore ad otto metri quadrati, le serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale, le vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni, i manufatti isolati privi di copertura, le tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi, i manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo; ed ancora, i fabbricati in corso di costruzione o di definizione, i fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).
Per maggiore chiarezza e comodita’ per i proprietari, l’elenco dei fabbricati rurali oggetto dell’adempimento in questione è, come detto, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it ed è raggiungibile seguendo il seguente percorso: Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali.
di Antonio Longo