A comunicarlo è stato direttamente il ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMiT) con specifico avviso pubblicato lo scorso 29 luglio nel sito internet istituzionale. In particolare, alla predetta data, ammontava a 686.372.544,73 milioni di euro l’importo delle somme ancora a disposizione di cui possono usufruire anche le aziende del settore agricolo con l’obiettivo di rinnovare il parco macchine, ossia trattori e macchine da raccolta, piuttosto vetusto. In particolare, le macchine oggetto di investimento devono essere dotate anche di sistemi telematici con funzione di trasferimento dati e sistemi di guida assistita del mezzo con scambio bidirezionale dei dati con cloud. In generale, necessita la presenza di soluzioni di automazione e di interconnessione. Ciò in un contesto generale in cui la misura agevolativa, occorre ricordarlo, si pone l’obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali materiali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
A tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è, quindi, riconosciuto un credito d’imposta, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro e con una percentuale di credito pari al 20% della spesa sostenuta, per la compensazione delle spese tributarie sostenute tramite F24, come ad esempio IVA, IMU, contributi previdenziali, oltre che le imposte dirette (Irpef, Ires, Irap). Le imprese che accedono alla misura possono usufruire del credito in tre anni, in quote di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione della macchina.
Per poter accedere al credito d’imposta per i beni 4.0 l’azienda è tenuta a produrre un’autocertificazione in caso di investimento inferiore a 300.000 euro o una perizia tecnica giurata in caso di investimento superiore alla predetta soglia, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo tra i beni 4.0. La fruizione del beneficio spettante è, comunque, subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il modello di comunicazione del credito d’imposta
Il ministero ricorda che le comunicazioni per l’accesso al beneficio possono essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura, disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE - Gestore dei Servizi Energetici (piattaforma GSE, www.gse.it), accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile messo a disposizione. Lo scorso 16 giugno era stato pubblicato il decreto direttoriale di apertura della piattaforma informatica 4.0 attraverso la quale le imprese possono presentare, secondo quanto disposto dal decreto direttoriale del 15 maggio 2025, il modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato, o verrà versato, un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento, nel limite di spesa complessivo previsto dal budget stanziato di 2,2 miliardi di euro.
La procedura di prenotazione
Come si legge nel portale ministeriale, la procedura per l’anno 2025 prevede, innanzitutto, una comunicazione preventiva che le imprese sono tenute a trasmettere entro il 31 gennaio 2026, indicando gli investimenti previsti e il relativo credito d’imposta. L’ordine cronologico di invio determina la priorità nella prenotazione delle risorse. Successivamente, entro 30 giorni dal predetto onere, l’impresa deve inviare una seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento. Infine, al termine degli investimenti, l’impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026.
In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l’ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive. Il ministero invia all’Agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal ministero.
E per le imprese che hanno già inviato la comunicazione?
Gli uffici del ministero precisano che per le imprese che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva sia di completamento, tramite il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, il decreto direttoriale del 16 giugno 2025 prevede un percorso specifico.
In dettaglio, si mantiene l’ordine cronologico, ossia ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che entro 30 giorni, a partire dal 17 giugno 2025, le imprese abbiano trasmesso il nuovo modello di comunicazione in via preventiva. Invece, per le comunicazioni successive, le imprese devono adempiere agli obblighi di
conferma dell’acconto, ossia entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti. Le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo le disposizioni previste dal decreto del 24 aprile 2024. Ed è stato possibile individuare gli importi ancora residui a disposizione della misura agevolativa per l’anno 2025 proprio in base ai conteggi elaborati dal ministero a seguito degli adempimenti previsti dalla procedura delineata.
Investimenti esclusi dalla prenotazione
Per gli investimenti completati nel 2024 e per gli investimenti completati nel 2025, e per i quali al 31 dicembre 2024 risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto direttoriale del 24 aprile 2024. In particolare, il modello va inviato sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024; esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.
La piattaforma GSE
Dal punto di vista prettamente operativo, nella piattaforma GSE, previa registrazione all’area clienti, l’utente può accedere all’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari” e, selezionando la tipologia di investimento, compilare in pochi passaggi il modulo per la compensazione dei crediti d’imposta.
Dal 18 maggio 2024 è stata disabilitata la modalità di invio dei moduli tramite PEC. Sui moduli deve necessariamente essere apposta la firma elettronica qualificata da parte del rappresentante legale o di uno dei rappresenti legali, il cui certificato digitale deve essere in corso di validità e rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato AgID. Le richieste di supporto possono essere inviate attraverso il portale assistenza clienti del GSE, compilando il form “richiedi supporto”.









