La notizia tanto attesa è ufficialmente giunta. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e dei Ministri dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Maurizio Martina e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, ha approvato un decreto legge in materia di proroga dei termini di pagamento Imu per i terreni agricoli montani.
Il decreto prevede, nello specifico, uno slittamento dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015 del termine di versamento dell’Imu sui terreni agricoli montani. La norma proposta è diretta ad evitare che i contribuenti siano tenuti a versare l’imposta sulla base di aliquote troppo elevate. È comunque salvaguardata l’applicazione di aliquote deliberate con specifico riferimento ai terreni agricoli. Allo stesso tempo, con la norma proposta, i Comuni accertano convenzionalmente nel bilancio 2014 gli importi a titolo di maggior gettito IMU derivante dalla revisione dei terreni agricoli montani, a fronte della corrispondente riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 2014. Una questione che ha fatto discutere, e non poco, nelle precedenti settimane e che probabilmente non si è del tutto conclusa. Infatti, come affermato nei giorni scorsi da fonti governative, potrebbero essere rivisti anche i criteri per individuare i terreni esenti.
Come in precedenza già scritto dalla nostra testata, è il decreto interministeriale datato 28 novembre, adottato dal ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con i dicasteri delle Politiche Agricole e dell’Interno, che ha mutato il regime sinora applicato in materia di Imu, fissando la soglia di esenzione dal pagamento per i terreni agricoli che si trovano ad oltre 600 metri di altitudine.
Sulla scorta di quanto sancisce in tema di imposta municipale unica l’articolo 22, comma 2, del Dl 66/2014, che ha rinnovato l’articolo 4, comma 5-bis, del Dl 16/2012, manterranno l’agevolazione quei terreni appartenenti a comuni situati ad un’altitudine pari o superiore a 601 metri. Per quelli che, invece, si trovano ad un’altezza inferiore, il regime dell’esenzione sarà legato alle condizioni soggettive del titolare stesso. In particolare, vengono “salvaguardati” i terreni agricoli posseduti, o condotti in comodato o in affitto, da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, pure se ricadenti nel territorio di comuni ubicati ad un’altitudine compresa tra i 281 metri ed i 600 metri. Per trovare tutte le informazioni relative alle altitudini dei comuni italiani il decreto rimanda all’ “Elenco dei comuni italiani” pubblicato sul sito dell’Istat. Niente Imu anche per “i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile”, a prescindere dal fatto che ricadano o meno in zone montane o collinari.
Articolo di Antonio Longo