Nuove regole e nuovi adempimenti in materia di documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli. Sulla base di quanto prevedono il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha provveduto, con il decreto datato 2 luglio 2013, a fornire le disposizioni nazionali applicative degli atti comunitari.
Il decreto, con l’obiettivo di attuare una semplificazione delle norme nazionali in materia di documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, anche procedendo all’abrogazione e disapplicazione totale o parziale di taluni precedenti decreti, ha stabilito le condizioni sussidiarie e supplementari cui devono attenersi le persone fisiche o giuridiche per garantire che i trasporti dei prodotti vitivinicoli che hanno inizio sul territorio nazionale siano scortati da un documento di accompagnamento, in conformità con le norme dell’Unione europea.
Nello specifico, il trasporto dei prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa, la cui aliquota è pari a zero, che circolano esclusivamente all’interno del territorio nazionale, o spediti da piccoli produttori, o assoggettati ad accisa ma esclusi dall’obbligo di essere scortati dal documento di accompagnamento, o non sottoposti ad accisa, è scortato da un documento di accompagnamento da emettere in formato cartaceo o elettronico.
Il documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, denominato “documento MVV”, va redatto sul modello conforme a quello presente in seno all’allegato I del decreto; è comunque consentito l’utilizzo di modelli di tipo diverso purché contengano almeno le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di casella.
Nel dettaglio, i documenti MVV sono posti in uso in ordine progressivo. Il numero di riferimento è un codice alfanumerico costituito dalle lettere maiuscole MVV, dal codice ICQRF, se attribuito allo stabilimento/deposito dello speditore, da un numero progressivo che identifica ogni documento emesso nella contabilità dello speditore e dall’anno di riferimento. L’indicazione del quantitativo dei prodotti trasportati allo stato sfuso è effettuata in numeri e, nel caso della compilazione manuale, anche in lettere.
Il trasportatore, ovvero il soggetto da lui incaricato, è tenuto a sottoscrivere, per ricevuta, gli esemplari del documento MVV consegnati dallo speditore; custodire gli esemplari del documento MVV e di esibirli, assieme alla merce trasportata, ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo; e ancora, riportare sugli esemplari del documento MVV qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante il mezzo o il vettore o il luogo di consegna; infine, conservare l’esemplare del documento di propria spettanza per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni dalla data della sua emissione.
A cura dell'Avv. Antonio Longo