Ismea detta i nuovi criteri per la concessione del rinvio delle rate del mutuo. L’istituto individua, preliminarmente, le ipotesi al verificarsi delle quali è possibile richiedere la moratoria: in particolare, la presenza di epizoozie e fitopatie che obbligano l’abbattimento degli animali o l’estirpazione delle piante colpite da infestazioni parassitarie; inoltre, eventi meteorologici eccezionali determinanti uno stato di calamità; gravi calamità naturali come terremoti o maremoti, determinanti uno stato di calamità; e ancora, dimostrare di essere vittima di fenomeni di usura ed estorsione, determinanti provvedimenti di sospensione di adempimenti amministrativi o del pagamento dei ratei di mutuo.
Il provvedimento Ismea individua, nello specifico, le aziende agricole colpite dalla Xylella Fastidiosa, ovvero da altre fitopatie, quali soggetti che hanno diritto ad accedere al beneficio del rinvio del pagamento delle rate. Ma tali soggetti devono dimostrare di operare in “aree infette”, individuate da provvedimenti emanati da autorità comunitarie, nazionali o regionali.
Per semplificare le procedure e garantire la massima trasparenza, l’utente può presentare apposita istanza, allegando esclusivamente il provvedimento attestante le condizioni ammissibili. Nelle fattispecie di vittime di usura o estorsione, l’istanza va accompagnata dalla produzione del provvedimento giudiziale di sospensione.
Nei casi di fitopatie, eventi meteorologici, calamità naturali e della Xylella Fastidiosa si può chiedere il rinvio delle rate che scadono nell’anno in cui si certifica il motivo del rinvio e fino ai tre anni successivi all’anno colpito dalla calamità. Per i casi di usura ed estorsione, la sospensione dei pagamenti è concessa secondo le modalità indicate nel relativo provvedimento giudiziale. L’Istituto può, comunque, prevedere termini e condizioni di sospensione più favorevoli a quelle previste dal provvedimento, con l’obiettivo di agevolare il rientro in bonis dell’utente.
Ismea precisa che possono accedere al beneficio anche coloro che, oltre alle rate non corrisposte per le motivazioni delineate in precedenza, abbiano maturato sul relativo piano di ammortamento una morosità non superiore a due rate annuali o quattro semestrali.
Altra novità riguarda l’abolizione del pagamento di un terzo della posizione debitoria maturata tra le condizioni di accesso al rinvio rate. Il provvedimento sottolinea che in caso di concessione del rinvio rate, il mancato rispetto della rateizzazione del debito non determina automaticamente la decadenza dal beneficio del termine: la risoluzione del contratto può essere disposta, infatti, soltanto al ricorrere delle condizioni negoziali originarie. Inoltre, il rinvio delle rate può essere richiesto ogni qualvolta, nel corso del piano di ammortamento, si verifichino nuovi eventi calamitosi, ovvero nuove fitopatie, accertati dalla autorità competenti.
L’impresa può scegliere diverse modalità di rimodulazione del piano di ammortamento: la misura del rinvio e rimodulazione, il rinvio e l’allungamento, il rinvio ed estensione, il rinvio e traslazione.
Inoltre, Ismea, unitamente alle citate misure, può concedere la conversione della periodizzazione delle rate da semestrale ad annuale e viceversa oppure lo spostamento delle scadenze delle rate per adeguarle al ciclo di produzione aziendale. Sulle rate oggetto di rinvio non sono, in ogni caso, applicati gli interessi di mora. Sul sito internet Ismea è disponibile il format di lettera da inviare per richiedere la moratoria del pagamento delle rate di mutuo.
Antonio Longo