La legge di Stabilità 2016 ha introdotto una serie di novità in materia di IVA nel settore agricolo. In particolare, prevedendo un aumento delle percentuali di compensazione per alcuni prodotti. Puntuale è giunta la circolare n. 19 dell’Agenzia delle Entrate con l’obiettivo di fornire gli opportuni chiarimenti in ordine alle novità fiscali. La legge stabilisce, testualmente, che “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento. Con lo stesso decreto e con le medesime modalità sono innalzate, per l’anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all’8 per cento. L’attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro.”In materia, si ricorda che la normativa europea, in particolare l’articolo 296 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, riprendendo quanto già previsto dalla VI Direttiva, consente agli Stati membri di prevedere particolari modalità di applicazione dell’IVA per le attività agricole, al fine di semplificare e attenuare gli adempimenti. Nell’ordinamento italiano, in particolare, le disposizioni contenute nell’articolo 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevedono un regime speciale IVA per l’agricoltura, che, in presenza dei requisiti richiesti, rappresenta il regime naturale, salvo facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta secondo le regole ordinarie. Tale regime, oltre ad essere caratterizzato dalla semplificazione degli adempimenti, detta regole particolari per la detrazione dell’IVA.
Ciò premesso, con Decreto emanato lo scorso 26 gennaio, in attuazione del comma 908 dell’articolo unico della legge di Stabilita ‘ , si stabilisce che: “Le percentuali di compensazione di cui all’articolo 34 del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nel n. 9) della tabella A, Parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata: a) latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati: 10 per cento; b) gli altri prodotti compresi nel citato n. 9), escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie: 10 per cento. Per l’anno 2016 le percentuali di compensazione di cui all’articolo 34 del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nel n. 2) della tabella A, Parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, nelle diverse misure a fianco di ciascuno di essi indicate: a) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:7,65 per cento; b) animali vivi della specie suina:7,95 per cento.”
Tale innalzamento delle percentuali di compensazione, contenuto nel Decreto, tiene conto, quindi, della flessibilità concessa dal legislatore nel comma 908 dell’articolo unico della legge di Stabilità 2016. La circolare esplicativa chiarisce che, per quanto riguarda l’efficacia delle nuove disposizioni, l’articolo 2 del Decreto stabilisce espressamente che l’innalzamento delle percentuali di compensazione decorre dal 1° gennaio 2016 e pertanto per individuare le percentuali di compensazione applicabili, in base alle casistiche di operazioni poste in essere dalle imprese agricole, si rileva quanto segue: per i passaggi dei prodotti agricoli ed ittici compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 da Parte dei produttori agricoli soci, associati o Partecipanti (che applicano il regime speciale), alle cooperative o agli altri organismi associativi, il momento di effettuazione coincide con quello del pagamento del prezzo al produttore agricolo associato. Alla luce di ciò, anche per le consegne effettuate nel corso dell’anno 2015, con pagamento del prezzo dopo il 1° gennaio 2016, troveranno applicazione le nuove percentuali di compensazione in sede di liquidazione dell’imposta.
Nel caso, invece, di cessioni degli stessi prodotti agricoli, al di fuori dei suddetti passaggi alle cooperative o agli altri organismi associativi, il momento impositivo segue le regole generali dell’imposta, ai sensi dell’articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972. Di conseguenza, ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione e quindi della misura dell’aliquote delle percentuali di compensazione applicabili, rileva il momento della consegna o spedizione dei beni, quando la fatturazione è immediata. Nel caso di fatturazione differita, per consegna effettuata con documento di trasporto, rileva il momento di emissione della fattura, atteso che l’imposta viene liquidata facendo riferimento al mese in cui la fattura viene emessa.
Di Antonio Longo