Con le Istruzioni Operative n. 6 datate 29.02.2016, Agea, nell’ambito delle previsioni della riforma della politica agricola comune circa i pagamenti diretti agli agricoltori, con particolare riferimento al Regime dei Piccoli Agricoltori, ha delineato la disciplina per le domande di subentro, ovvero di subentro e contestuale recesso da tale regime a decorrere dalla campagna 2016. La domanda di conferma o di recesso per il Regime previsto per i piccoli agricoltori deve essere presentata ad AGEA entro il prossimo 15 marzo. Si precisa che il trasferimento dei titoli sarà possibile esclusivamente successivamente all’assegnazione dei titoli definitivi; conseguentemente, le domande di subentro potranno essere presentate a partire dall’1 aprile.
Le istruzioni prevedono che la modulistica necessaria alla presentazione della domanda ed in uso attualmente è sostituita dal modello allegato al provvedimento stesso, in ogni caso restano valide le domande di conferma e recesso dal regime presentate utilizzando la modulistica sostituita. Qualora siano state presentate domande di subentro, sarà necessario presentare un nuovo modello corredato da tutti i documenti necessari ad effettuare il trasferimento dei titoli in capo al subentrante. La presentazione di una domanda di conferma per subentro nel regime per successione effettiva o anticipata o di una domanda per subentro per successione effettiva o anticipata e contestuale recesso dal regime o della domanda di recesso dal regime dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda unica produce effetti per la prima campagna utile successiva. Le informazioni relative alle conferme, ai subentri e ai recessi dal regime devono essere trasmesse dall’OP AGEA ad Agea Coordinamento entro 5 giorni dalla presentazione con specifiche funzionalità rese disponibili nell’ambito del SIAN. L’Organismo di coordinamento, competente alla tenuta del Registro nazionale titoli, convalida il trasferimento dei titoli conseguente al subentro entro i successivi cinque giorni lavorativi. Nel caso di subentro nel regime per i piccoli agricoltori per successione effettiva o anticipata, la domanda deve essere presentata dal subentrante e la stessa costituisce, altresì, domanda di trasferimento dei titoli. Anche a tal fine, la domanda in questione deve contenere obbligatoriamente la denominazione e CUAA del cedente, la denominazione e CUAA del subentrante, il numero della domanda unica del 2015 presentata dall’agricoltore cui si succede, la fattispecie di subentro, ossia successione effettiva o successione anticipata; e ancora, numero totale dei titoli oggetto del trasferimento, la superficie totale dei titoli oggetto del trasferimento, infine l’importo totale dei titoli oggetto del trasferimento. In caso di domanda di subentro per successione effettiva con apertura di successione testamentaria, l’erede testamentario al quale sono stati lasciati i titoli all’aiuto in eredità dal de cuius deve presentare il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegato alla circolare.
L’annotazione delle condizioni e della documentazione a supporto della successione effettiva o anticipata deve essere registrata nel Fascicolo aziendale del subentrante, anche ai fini del trasferimento dei titoli. L’agricoltore che riceva titoli per successione effettiva o anticipata da un soggetto che ha aderito al regime per i piccoli agricoltori e che non intenda subentrare nel regime ricevuto può presentare la domanda di subentro e contestuale recesso dal regime per i piccoli agricoltori che costituisce, altresì, domanda di trasferimento dei titoli, al fine di poter disporre dei titoli ricevuti. Fermo restando quanto già previsto in relazione alle modalità di uscita dal regime dei piccoli agricoltori, si precisa che l’agricoltore che aderisce al suddetto regime può trasferire i titoli con fattispecie diverse da quelle di successione effettiva o anticipata solamente dopo l’uscita, tacita o espressa, dal regime in questione. Gli agricoltori possono subentrare nel regime per i piccoli agricoltori per successione effettiva o anticipata se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i titoli detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i titoli. Conseguentemente, nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori, per effetto della citata disposizione regolamentare, non è possibile dividere i titoli tra coeredi. Qualora l’agricoltore abbia già aderito al regime per i piccoli agricoltori nel 2015 e riceva tramite successione effettiva o anticipata titoli da un agricoltore che partecipa al medesimo regime, può scegliere se mantenere il proprio regime di piccolo agricoltore o subentrare in quello ricevuto tramite successione, non potendo sommare i due importi. Se decide di mantenere il proprio regime di piccolo, cioè continuare a percepire l’importo assegnatogli nel 2015, deve presentare la domanda semplificata di conferma di adesione al regime. Se, invece, intende subentrare nel regime ricevuto per successione effettiva o anticipata, cioè percepire l’importo del soggetto al quale subentra, deve presentare la domanda di conferma per subentro. In alternativa, l’agricoltore che intenda percepire sia il pagamento dei propri titoli sia di quelli ricevuti per successione effettiva o anticipata, deve presentare la domanda di recesso relativamente al proprio regime per i piccoli agricoltori e la domanda di subentro e contestuale recesso in relazione al regime del piccolo agricoltore ricevuto tramite successione effettiva o anticipata. Eseguiti tali adempimenti potrà, quindi, chiedere il pagamento sia dei propri titoli sia di quelli ricevuti per successione effettiva o anticipata, oltre ad eventuali ulteriori aiuti diretti.
Qualora l’agricoltore non abbia aderito al regime per i piccoli agricoltori nel 2015 e detenga dei titoli propri, considerata l’impossibilità di una contemporanea partecipazione del medesimo soggetto al regime per i piccoli agricoltori e al regime di pagamento di base, se riceve titoli da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori, può in alternativa: a) con le fattispecie di successione effettiva o anticipata, aderire al regime per i piccoli agricoltori del soggetto al quale subentra, cioè percepire l’importo assegnato nel 2015 al soggetto al quale subentra. In tal caso deve presentare la domanda di conferma per subentro e non può chiedere il pagamento dei propri titoli o di altri aiuti diretti; b) permanere nel regime ordinario, continuando a presentare la domanda unica di pagamento annuale per chiedere il pagamento dei propri titoli e di eventuali ulteriori aiuti diretti. Con riferimento alla successione anticipata le fattispecie previste sono il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario e tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.
Di Antonio Longo