Anche nel 2018 i nuovi imprenditori agricoli Under 40 potranno beneficiare dell’esonero contributivo previsto dall’INPS. La Legge di Bilancio ha, infatti, esteso al nuovo anno ciò che era stato già previsto per i 365 giorni precedenti, andati in archivio. Punti di riferimento da tenere in considerazione sono rappresentati da due circolari Inps emanate lo scorso anno, più precisamente la n. 85 dell’11 maggio e la n. 164 del successivo 3 novembre 2017. La prima circolare precisa ed analizza quanto previsto dalla precedente Legge di Bilancio, ossia le agevolazioni riservate ai coltivatori diretti (CD) ed agli imprenditori agricoli professionali (IAP), con età inferiore a quaranta anni e che effettuino l’iscrizione nella previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, che sanciscono l’esonero, per un periodo massimo di trentasei mesi, dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La Circolare ricorda che decorsi i primi trentasei mesi, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50%.
Per espressa previsione della normativa, l'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è applicabile nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Considerata la ratio della norma, che è quella di “promuovere forme di imprenditoria in agricoltura […], il requisito della “nuove iscrizioni nella previdenza agricola”, si intende soddisfatto qualora il Coltivatore Diretto o l’Imprenditore Agricolo Professionale non sia già stato iscritto, e successivamente cancellato, nei dodici mesi precedenti l’inizio della nuova attività per la quale si chiede l’ammissione al beneficio.
Inoltre, ai fini dell’ammissione al beneficio, con particolare riferimento ai Coltivatori Diretti, per “nuova realtà imprenditoriale” va considerata quella ulteriore e diversa rispetto ad altre eventualmente già esistenti. Sono esclusi dall’agevolazione il contributo di maternità, dovuto, ai sensi dell’articolo 66 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali, ed il contributo INAIL, dovuto dai soli Coltivatori Diretti.
Ai fini dell’ammissione al beneficio, i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali, non appena concluso il processo d’iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli, con conseguente comunicazione dell’avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda, dovranno inoltrare all’INPS una domanda telematica di ammissione all’incentivo. La presentazione dell’istanza si potrà effettuare accedendo, nell’ambito dei servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” – “Invio comunicazione”, e selezionando uno dei due moduli di domanda presenti.
Con la successiva Circolare n. 164 sono stati forniti chiarimenti in merito al requisito delle “nuove iscrizioni nella previdenza agricola”. Preliminarmente, l’individuazione del citato requisito di nuova iscrizione nella previdenza agricola è correlata alla esplicita finalità della norma, che è quella di promuovere nuove forme di imprenditoria in agricoltura, circoscritta, per espressa previsione di legge, ai coltivatori e agli imprenditori professionali con età inferiore ai quaranta anni. In merito, non si è reso necessario dare disposizioni attuative per le fattispecie caratterizzate da nuove iscrizioni di soggetti non appartenenti a nuclei CD già esistenti, i quali rientrano indubbiamente nella previsione normativa di applicazione dell’esonero. Per i casi, invece, di derivazione da un nucleo preesistente, la circolare n. 85 ha previsto che si accerterà “…il nucleo del coltivatore diretto che richiede l’ammissione all’incentivo non sia composto, anche se con ruoli diversi, dai medesimi soggetti”.
Alla luce del contesto normativo, si è reputato opportuno chiarire che tale condizione, per la quale il nucleo non debba essere composto dai medesimi soggetti, è da intendersi soddisfatta, ai fini della concessione dell’esonero contributivo, con la positiva verifica del requisito della mancata precedente iscrizione esclusivamente per il c.d. capo nucleo coltivatore diretto. In tal senso si è espresso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che, con il parere n. 6811 del 3 ottobre 2017, ha precisato, inoltre, che “non rileva, ai fini civilistici e ai fini della norma citata (art. 1, commi 344 e 345, legge 11/2/2016), la circostanza che antecedentemente i medesimi soggetti siano già stati iscritti in qualità di semplici collaboratori componenti di un nucleo preesistente”.
Ad integrazione della circolare n. 85/2017, si prevede, pertanto, che il requisito per l’applicazione dell’esonero sussiste in tutti i casi in cui alla nuova iscrizione del coltivatore o IAP con età inferiore ai quaranta anni sia riconducibile un’innovazione nell’oggetto dell’impresa, concretizzabile anche attraverso lo sviluppo o il mutamento dell’attività preesistente.
Di Antonio Longo