Con la Circolare numero 83, datata 28 giugno scorso, l’Inps ha, come da prassi, fornito agli addetti ai lavori le modalità di calcolo, per l’anno 2018, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia ed alla gestione di appartenenza. Nello specifico, la citata circolare individua i lavoratori agricoli dipendenti, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed imprenditori agricoli professionali, inoltre la tipologia di contributi integrativi volontari relativi ad operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato, ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, infine i coloni e mezzadri, distinguendo questi ultimi in contribuenti autorizzati anteriormente alla data del 12 luglio 1997 e contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997.
Dopo aver effettuato tale distinzione propedeutica, il provvedimento approfondisce le singole categorie di contribuenti. E così, per quanto riguarda i lavoratori agricoli dipendenti, nei confronti dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 e nei confronti dei lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31 dicembre 1995, per i quali nell’anno 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, l’aliquota applicata per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) è pari al 28,90%. Conseguentemente, a decorrere dal 1 gennaio 2018, per i lavoratori agricoli autorizzati entro il 30 dicembre 1995 e per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995 l’aliquota è pari al 28,90%.
In riferimento, invece, a coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, la circolare emanata dall’istituto di previdenza ricorda che, per effetto dell’articolo 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, tali percettori di reddito versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, dettagliatamente riportati nella tabella allegata al provvedimento in base alle classi di reddito settimanale ed ai contributi ai fini della prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2018.
La circolare prosegue con l’indicazione dei contributi integrativi volontari dovuti da operai agricoli a tempo determinato e indeterminato: l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione. Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2018, per il FPLD è pari al 28,90%, di cui il 28,79% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base.
Relativamente ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, l’Inps evidenzia che si applicano le retribuzioni medie giornaliere valevoli per il corrente anno e stabilite dalla normativa di settore. Tali retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno e per ciascuna provincia. La tabella allegata al provvedimento riporta le aliquote contributive che devono essere applicate per i contributi volontari ad integrazione da parte delle predette tipologie.
Infine, la circolare prevede che coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, in base alla tabella allegata al provvedimento.
Di Antonio Longo