Anche per gli operatori del settore agricolo si avvicinano le scadenze fissate per il versamento dei contributi Inps. Con Circolare n. 96 l’istituto nazionale di previdenza ha fissato le modalità di calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2017 da coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali. Il calcolo dei contributi da versare si basa sulla classificazione delle aziende in quattro fasce di reddito convenzionale, in particolare ogni azienda viene inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall’allevamento degli animali. La circolare precisa che la contribuzione dovuta è determinata moltiplicando il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli, per il numero di giornate, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e applicando al risultato le aliquote percentuali stabilite.
In base al decreto del 18 maggio 2017 del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha determinato il reddito medio convenzionale, per l’anno 2017, in Euro 56,83, ed alle aliquote da applicare al suddetto reddito rideterminate a partire dal 1° gennaio 2012, per l’anno 2017 le aliquote da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, comprensive del contributo addizionale del 2%, sono 23,6% (ridotta a 23,4% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese; 23,2% (ridotta a 22,5% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.
Per quanto concerne la contribuzione di maternità, anche per l’anno 2017 il contributo annuo, dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio, è fissato nella misura di €7,49. Tale contributo è dovuto per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per gli imprenditori agricoli professionali. Per quanto riguarda, invece, la contribuzione INAIL, il contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2017, resta fissato nella misura capitaria annua di € 768,50 (per le zone normali), € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
Gli estremi per il pagamento dei contributi mediante modelli F24 sono disponibili nel Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli. I termini di scadenza per il pagamento sono il 17 luglio, il 18 settembre, il 16 novembre 2017 e il 16 gennaio 2018. In materia di esoneri, la circolare evidenzia come l’esonero dal versamento dei contributi previsti per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per coloro che saranno ammessi al beneficio, è quantificato nella misura del 100% per i primi 36 mesi di attività, del 66% per gli ulteriori 12 mesi, del 50% per gli ulteriori 12 mesi. Sono esclusi dall’agevolazione il contributo di maternità, dovuto per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali, e il contributo INAIL, dovuto dai soli Coltivatori Diretti.
Di Antonio Longo