Adottato il nuovo regolamento europeo relativo alle azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi. Il provvedimento, che abroga il precedente regolamento n. 3/2008 e la cui efficacia decorrerà dall’1 gennaio 2015, individua come obiettivo principale delle azioni di informazione e di promozione il miglioramento della competitività dell’agricoltura dell’Unione, in modo da realizzare una maggiore equità competitiva sia nel mercato interno che nei paesi terzi. Il regolamento, in particolare, stabilisce le condizioni alle quali le azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli e determinati prodotti alimentari a base di prodotti agricoli realizzate nel mercato interno o nei paesi terzi possono essere finanziate in tutto o in parte mediante il bilancio dell'Unione.
Come ricorda il regolamento, uno dei punti di forza della produzione alimentare dell’Unione risiede nella diversità dei suoi prodotti e nelle loro caratteristiche specifiche, che sono legate alle diverse zone geografiche e ai diversi metodi di produzione tradizionali e che forniscono sapori unici, offrendo la varietà e l’autenticità che i consumatori ricercano sempre più spesso, tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione. Sulla scorta di quanto sancito dal provvedimento, gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e di promozione sono quelli di migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione; aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari e ottimizzarne l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno dell'Unione; rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione; ed ancora, aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita; infine, ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.
Il programma di azioni può essere proposto da organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, e in particolare le organizzazioni interprofessionali; organizzazioni professionali o interprofessionali dell’Unione rappresentative del settore interessato o dei settori interessati a livello di Unione; organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori; organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito. Tali organismi devono essere legalmente stabiliti nello Stato membro in questione almeno due anni prima della data dell’invito a presentare proposte. La Commissione può realizzare le azioni di informazione e di promozione in caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici. Tali azioni possono assumere in particolare la forma di missioni di alto livello, partecipazione a fiere commerciali ed esposizioni di livello internazionale, con padiglioni o iniziative destinati a valorizzare l’immagine dei prodotti dell’Unione. Il finanziamento delle iniziative può avvenire o tramite sovvenzioni per i programmi multipli oppure in base ad appalti per le azioni su iniziativa della Commissione.
Articolo di Antonio Longo