Mini riforma del Codice della Strada. E diverse novità riguardano anche le macchine agricole. A seguito dell’approvazione della legge n. 156 del 9 novembre scorso, riguardante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 121 del 10 settembre 2021, sono quattro le modifiche apportate al Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, ossia al Codice della Strada, che interessano da vicino le imprese agricole. Vediamo nel dettaglio quali sono tali novità.
Anche le macchine agricole possono divenire macchine d’epoca
Il nuovo articolo 60 del Codice della Strada riguarda “Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri”. A seguito della novella legislativa, quindi, sono considerati appartenenti alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d’epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico. E ancora, l’articolo in oggetto, nella sua nuova formulazione, prosegue precisando che rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca, oltre ai motoveicoli, ai ciclomotori, agli autoveicoli, anche le macchine agricole. Con particolare riferimento a queste ultime, sono classificate d’interesse storico o collezionistico le macchine agricole la cui data di costruzione è precedente di almeno quaranta anni a quella della richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Tali macchine possono, pertanto, essere iscritte negli appositi registri.
I nuovi limiti di lunghezza per i convogli agricoli
A seguito delle modifiche apportate all’articolo 105 del Codice della Strada, i convogli agricoli possono raggiungere i 18,75 metri complessivi, essendo stato sostituto il limite precedente di 16,50 metri. I convogli in questione sono quelli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate. Si tratta di una novità importante in quanto il precedente limite risultava troppo restrittivo per gli operatori agricoli, tenendo presente i limiti superiori previsti a livello di normativa vigente in altri paesi europei. Inoltre, altra novità importante, è quella che riguarda l’autorizzazione di convoglio eccezionale. Infatti, la nuova formulazione dell’articolo in oggetto prevede che i convogli che per specifiche necessità funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, il limite di lunghezza di 18,75 metri possono essere ammessi alla circolazione come trasporti eccezionali. In tal caso, a tali convogli si applicano le norme previste dall’articolo 104, comma 8, del Codice della Strada.
Anche gli agricoltori non professionisti possono immatricolare una macchina agricola
L’articolo 110, secondo comma, del Codice della Strada prescrive che la carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio. Il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 tonnellate ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici. E sin qui nulla di nuovo rispetto al passato. La novità riguarda, invece, le domande di immatricolazione presentate dai commercianti di macchine agricole e, limitatamente a trattori aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 tonnellate e ai rimorchi agricoli aventi massa complessiva non superiore a 6 tonnellate, da colui che si dichiara proprietario. Semaforo verde, quindi, per coloro che svolgono l’attività agricola senza essere professionisti del settore, seppure con i limiti prima individuati, per immatricolare una macchina agricola e potere, pertanto, circolare anche su strada.
Anche le reti di imprese possono acquistare ed immatricolare una macchina agricola
Infine, la quarta modifica del Codice della Strada che riguarda il comparto agricolo. A seguito della novella legislativa, nell’articolo 110 è stato inserito il comma 2 -bis secondo cui, al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all’articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all’acquisto di macchine agricole, è consentita l’immatricolazione a nome della rete di imprese stessa, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, da cui risultino la sede, la denominazione e il programma della rete, previa individuazione di un’impresa della rete incaricata di svolgere le funzioni amministrative attribuite dalla legge al proprietario del veicolo. Grazie a tale novità, le reti temporanee di imprese potranno, quindi, acquistare, e immatricolare, in maniera più agevole, e soprattutto ammortizzando l’investimento, una specifica macchina agricola, anziché essere costretti a fare ricorso all’ausilio di un contoterzista.
di Antonio Longo