Prodotto di montagna: semaforo verde da parte dell’Unione Europea per consentire ai produttori di utilizzare tale dicitura per identificare ciò che viene realizzato in altura. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea del Regolamento Delegato n. 665/2014 della Commissione, datato 11 marzo 2014, si completa l’iter avviato dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d’uso dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”. La nuova regolamentazione adottata dalle istituzioni comunitarie si pone, in primis, l’obiettivo di evitare che i consumatori siano indotti in errore da possibili diciture non veritiere. In particolare, il termine “prodotto di montagna” può essere applicato ai prodotti forniti da animali nelle zone di montagna e trasformati in tali zone nonché ai prodotti derivanti da animali allevati per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita in tali zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone. In deroga a tale disciplina, la dicitura “prodotto di montagna” può essere applicata a prodotti derivanti da animali transumanti che sono stati allevati per almeno un quarto della loro vita in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.
Per quanto concerne i mangimi per gli animali di allevamento, tali prodotti sono considerati provenire essenzialmente da zone di montagna se la proporzione della dieta annuale degli animali che non può essere prodotta nelle zone di montagna, espressa in percentuale di materia secca, non supera il 50% e, nel caso dei ruminanti, il 40%. Per quanto riguarda, invece, i suini, la proporzione di mangimi che non possono essere prodotti nelle zone di montagna, espressa in percentuale di materia secca, non deve rappresentare oltre il 75% della dieta annuale degli animali. Il Regolamento prevede, inoltre, che il termine “prodotto di montagna” può essere applicato ai prodotti dell’apicoltura se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna. In deroga a tale previsione, lo zucchero utilizzato nell’alimentazione delle api non deve obbligatoriamente provenire da zone di montagna. Il provvedimento comunitario, in deroga alla disciplina generale, individua le operazioni di trasformazione che possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna, purché la distanza dalla zona di montagna in questione non sia superiore a 30 km, ossia operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013, macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse, spremitura dell'olio di oliva.
Articolo di Antonio Longo