Trattori “veloci” alla prova della revisione

Al via la revisione dei trattori immatricolati a partire dal 2017 che possono raggiungere velocità massime superiori ai 40 km orari e circolanti sulle strade pubbliche

Via libera alla revisione dei trattori immatricolati a partire dal 2017 che possono raggiungere velocità massime superiori ai 40 km orari e circolanti sulle strade pubbliche.

A stabilirlo è il decreto del 25 novembre 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale per la motorizzazione. Provvedimento adottato per ottemperare a quanto previsto dalla direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, dal regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (meglio noto come “Mother regulation”) e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017, n. 214 (che individua le modalità di effettuazione dei controlli tecnici dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche), avente ad oggetto il recepimento della direttiva 2014/45/UE e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera g), che include nell’ambito applicativo del decreto i “trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5, utilizzati principalmente sulle strade pubbliche, con una velocità massima di progetto superiore a 40 Km/h” e l’allegato I avente ad oggetto “Requisiti minimi concernenti l’oggetto e la metodologia di controllo raccomandata”.

Con l’emanazione del nuovo decreto, in particolare, il ministero ha adottato specifiche linee guida di carattere operativo per definire le modalità di esecuzione delle revisioni sui trattori agricoli a ruote di tipo veloce, considerata l’opportunità che tale attività sia svolta, oltre che in ottemperanza alle previsioni del citato decreto 19 maggio 2017, n. 214 e del relativo allegato I, anche in conformità a specifiche regole operative che definiscano i requisiti minimi dei luoghi di svolgimento di tali revisioni e l’individuazione delle attrezzature omologate utili ad effettuarle.

Nello specifico, le linee guida operative sono definite all’interno dell’allegato “A” le cui previsioni trovano applicazione a partire dal 1 febbraio 2026. Il decreto sancisce, inoltre, la calendarizzazione delle procedure di revisione: entro il 30 giugno 2026 dovranno essere sottoposti ai controlli tecnici i trattori agricoli a ruote di tipo veloce immatricolati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, entro il 31 dicembre 2026 dovranno essere sottoposti ai controlli i mezzi immatricolati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, infine dal 1° gennaio 2027 il calendario dei controlli tecnici sara definito sulla base di quanto previsto all’articolo 5, comma 1, lett. c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, ossia quattro anni dopo la data di prima immatricolazione е successivamente ogni due anni. Tutto ciò nelle more di avviare la più ampia campagna di revisione, ormai attesa da anni, che riguarderà una più vasta platea di macchine agricole, ossia quelle più vetuste e che si spostano a velocità inferiori ai 40 km orari. Tema più volte trattato in precedenti numeri della rivista.

Gli obiettivi delle linee guida

Le linee guida adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno ad oggetto, in particolare, le attività di revisione riguardanti l’impianto di frenatura, l’impianto elettrico e parti del circuito elettrico ed emissioni nocive dei trattori agricoli a ruote di tipo veloce.

d integrazione di quanto già riportato nella tabella di cui al punto 3 dell’allegato I del D.M. n. 214 del 19/05/2017 “Contenuti e metodi del controllo, valutazione delle carenze dei veicoli”, vengono emanate le linee guida allo scopo di fornire le opportune istruzioni operative in ordine alle modalità di effettuazione del controllo tecnico, posto che le procedure per l’omologazione dei veicoli appartenenti alle categorie T2b, T3b, T4b, sotto diversi aspetti, sono simili ai veicoli della categoria L7, N1 ed N2, ossia, rispettivamente, i quadricicli la cui massa a vuoto e inferiore o pari a 400 kg, veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t, veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t. Si evidenzia che quanto riportato per i veicoli di categoria “T5”, richiamati nella tabella I dell’allegato III al D.M. n. 214 del 19/05/2017 debba intendersi anche valido per i veicoli di categoria “T1b, T2b, T3b, T4b”, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 167/2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo.

Inoltre, al fine di poter espletare le operazioni tecniche e garantire al tempo stesso le condizioni di sicurezza dei veicoli individuati vengono dettate linee guida operative riguardo all’utilizzo delle attrezzature di controllo.

Le verifiche sull’impianto di frenatura

Le linee guida prevedono che per il controllo delle prestazioni del freno di servizio, di soccorso e di stazionamento, al fine di garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza e la compatibilità delle caratteristiche tecniche dei trattori agricoli a ruote di tipo veloce con le attrezzature di prova in possesso dei centri di controllo pubblici e privati, e ammesso l’uso del banco “prova-freni a rulli” solo ed esclusivamente qualora le dimensioni della carreggiata, dell’interasse e le caratteristiche tecniche degli pneumatici dei veicoli (grado di scolpitura e tassellatura) risultino compatibili con tale attrezzatura.

In caso contrario è obbligatorio l’impiego esclusivo di un banco “prova-freni a piastre”. In tale ultimo caso, ai fini di una corretta valutazione dei parametri oggetto di controllo dell’impianto frenante, la velocità d’ingresso del veicolo sul banco “prova-freni a piastre” deve essere compresa tra i 4 e i 7 km/h.

L’impiego del metodo alternativo della prova su strada con l’utilizzo del “decelerometro” è ammesso nel caso in cui il “banco prova freni a piastre” non sia utilizzabile per motivi tecnici. Per quanto concerne gli eventuali motivi che possano portare all’esito negativo del controllo dell’efficienza del freno di servizio, per i veicoli omologati secondo il Regolamento (UE) 167/2013 e immatricolati a partire dal 1° gennaio 2016 (“T1b, T2b, T3b, T4b”) per quanto riguarda l’efficienza di frenatura si prescrive la soglia minima del 50%. Analogamente, per gli eventuali veicoli di categoria “T5” omologati secondo la direttiva 2003/37/CE, si prescrive la soglia minima del 50%. Qualora il freno di soccorso risulti inglobato nel freno di servizio, il sistema provvederà a fornire direttamente, a seguito dell’esito della prova del freno di servizio, il valore dell’efficienza frenante, il cui esito sarà positivo se risulterà non inferiore al 25%.

Nel caso di impianto di soccorso indipendente, si dovrà, invece, procedere ad un’ulteriore prova, il cui esito sarà positivo nel caso di valore dell’efficienza frenante non inferiore al 25%. Se il freno di servizio e di soccorso hanno il comando in comune (unico comando, circuito sdoppiato), l’efficienza del freno di stazionamento è quella prevista dal DM n. 214/2017 (16% rispetto alla massa massima o 12% rispetto alla massa massima della combinazione), in caso contrario, qualora il freno di soccorso risulti inglobato nel freno di stazionamento, l’efficienza di entrambi dovrà risultare non inferiore al 25% ai fini dell’esito positivo della prova.

Il controllo dei dispositivi visivi, di illuminazione e del circuito elettrico

Per quanto riguarda l’allineamento dei fari, il decreto ricorda che l’attrezzatura di controllo denominata “provafari” permette di effettuare il controllo dell’orientamento dei proiettori anabbaglianti fino ad un’altezza massima di 1,4 m e, in casi eccezionali, fino a 1,5 m. Ove, tuttavia, l’altezza del centro ottico dei proiettori istallati sul veicolo sia superiore all’altezza massima dello strumento “provafari”, si deve far ricorso all’impiego alternativo di uno schermo. In tal caso, qualora il veicolo sia dotato di quattro proiettori anabbaglianti, l’illuminamento verrà valutato visivamente dall’ispettore, il quale verificherà che l’accensione sia consentita per due dei quattro proiettori.

Nella suddetta prova alternativa il veicolo è posizionato davanti a uno schermo di dimensioni opportune e posto alla distanza di 15 m. La prova si ritiene superata con esito positivo se i fari anabbaglianti si orientano in modo da generare sullo schermo una linea di demarcazione luce-ombra ad un’altezza pari ad “h/2” in cui “h” è l’altezza del centro ottico da terra.

Focus sulle emissioni nocive

Sul fronte delle emissioni allo scarico, per quanto riguarda i motori ad accensione comandata le linee guida prescrivono che la misurazione del CO (%) avviene tramite un “analizzatore dei gas di scarico”. La prova all’uscita del tubo di scappamento costituisce il metodo standard per la valutazione delle emissioni dei gas di scarico.

In tema di motivi che potrebbero portare all’esito negativo della verifica, le linee guida evidenziano che in mancanza di parametri di riferimento non previsti in fase di omologazione, non potendo definire un limite di accettabilità CO (%) sul volume dei gas di scarico emessi durante la prova, il dato rilevato del CO (%) deve essere semplicemente registrato sul referto di revisione, per soli fini statistici. Per quei veicoli per i quali il limite massimo del CO (%) sia riportato sulla carta di circolazione ai fini dell’esito positivo della prova, si dovrà far riferimento a tale parametro.

Per le emissioni dei motori ad accensione spontanea, la misurazione avviene con un “opacimetro”. La misurazione dell’opacità dei gas di scarico è effettuata in libera accelerazione (motore disinnestato, ovvero il motore è accelerato dal regime minimo al regime massimo), con cambio in folle e frizione innestata. La prova all’uscita del tubo di scappamento costituisce il metodo standard per la valutazione delle emissioni dei gas di scarico.

In mancanza dei parametri di riferimento, perché non previsti in fase di omologazione, e non potendo definire un limite di accettabilità del valore dell’opacità (K) risultante dalla prova, il dato rilevato del valore “K” deve essere semplicemente registrato sul referto di revisione.

Per quei veicoli per i quali il valore dell’opacità fosse riportato sulla carta di circolazione, ai fini dell’esito positivo della prova, si dovrà far riferimento a tale parametro.

Le dotazioni di impianti e attrezzature per l’effettuazione del controllo tecnico

La seconda parte delle linee guida, fermo restando quanto indicato nell’allegato III del D.M. n. 214 del 19/05/2017 (possesso di tutte le attrezzature di controllo), precisa che ai fini dell’effettuazione del controllo dell’impianto frenante dei veicoli interessati dal decreto ministeriale, i centri di controllo pubblici (sedi UMC), nelle more del completo approvvigionamento del banco “prova-freni a piastre”, sono autorizzati all’uso del decelerometro.

Mentre i centri di controllo privati, qualora interessati ad effettuare le revisioni dei veicoli indicati nel decreto, dovranno necessariamente disporre di un banco “prova-freni a piastre”. Qualora la prova non possa essere completata per anomalia tecnica, potrà essere portata a termine utilizzando un decelerometro. Nel primo periodo di attuazione delle disposizioni e nelle more del completamento dell’iter di omologazione/estensione dei banchi “prova-freni a piastre”, al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie relativamente alle operazioni di revisione, potrà essere accettata un’autocertificazione del costruttore dell’apparecchiatura attestante l’avvenuto aggiornamento del software e la presentazione della domanda al C.S.R.P.A.D. (Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) del suddetto riconoscimento dell’estensione di omologazione.

Trattori “veloci” alla prova della revisione - Ultima modifica: 2026-02-11T08:48:10+01:00 da Roberta Ponci

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